1. Massima
Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c. le attività che, per natura o per i mezzi utilizzati, presentano una spiccata potenzialità offensiva tale da rendere probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un danno. La qualificazione non dipende dall’esistenza di una disciplina normativa specifica, poiché ciò che rileva è esclusivamente la natura dell’attività e dei mezzi impiegati, indipendentemente dal fine perseguito o dalla gratuità o finalità educativa dell’organizzatore.
La pericolosità deve essere valutata in concreto, con attenzione alle specifiche caratteristiche del caso, alle modalità di svolgimento e al livello di esperienza dei partecipanti, considerato che anche attività apparentemente semplici, quali le escursioni alpinistiche introduttive o le calate passive su parete, presentano elementi di rischio elevato per soggetti inesperti. Ne consegue che le attività alpinistiche e para-alpinistiche, anche se proposte in forma volontaria o didattica, rientrano nell’alveo dell’art. 2050 c.c., imponendo all’organizzatore l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
2. I fatti essenziali
2.1. Cass. Civ., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12900
La vicenda trae origine da un corso di alpinismo per principianti organizzato dalla Società Escursionisti Milanesi (SEM), sezione del CAI. Dopo una lezione teorica introduttiva, gli allievi venivano condotti su una via ferrata sulla Grigna. Durante l’ascensione, l’allievo A. perdeva l’appoggio del piede e scivolava lungo il cavo d’acciaio cui era assicurato, impattando contro un predellino metallico. La sentenza ricostruisce espressamente che: “durante la scalata [...] perse l’appoggio del piede sinistro, scivolò per alcuni metri lungo il cavo d’acciaio cui era assicurato e, ruotando nel vuoto, riportò la frattura della caviglia destra nell’urto contro il predellino d’acciaio”. L’azione risarcitoria veniva accolta nei primi due gradi di giudizio; la SEM ricorreva insistendo sull’assenza di pericolosità dell’attività e sulla natura volontaristica della propria funzione.
2.2. Cass. Civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8449
Nel 2019 la Corte esamina un caso relativo a un’attività outdoor organizzata da un istituto scolastico di Bressanone e condotta da una società esterna. L’attività consisteva in una calata passiva da parete rocciosa. Durante l’esercizio, la corda utilizzata si spezzava per sfregamento contro uno sperone (“la corda, urtando contro uno spigolo della roccia, si ruppe e il giovane precipitò al suolo riportando gravissime lesioni”). Il giudice applicava l’art. 2050 c.c. ritenendo l’attività intrinsecamente pericolosa. La Provincia e i soci della società contestavano la pericolosità, appellandosi alla finalità educativa dell’attività e alla preparazione degli studenti. La Corte rigetta: l’attività presentava i caratteri tipici delle discipline alpinistiche e comportava rischi strutturali non eliminabili.
3. La qualificazione della pericolosità come giudizio in concreto
La giurisprudenza ribadisce che la qualificazione della pericolosità, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 c.c., deve essere svolta in concreto, valutando circostanze, mezzi, contesto, esperienza dei partecipanti. La Corte del 2012 sottolinea che è “erroneo l’assumere che la pericolosità dell’attività non possa essere apprezzata in relazione alle specifiche caratteristiche proprie del caso concreto”. Analogo principio nella sentenza 2019, che invita a guardare al “reale contenuto intrinseco dell’attività effettivamente svolta”.
La valutazione in concreto comporta che anche attività apparentemente semplici possano essere pericolose quando coinvolgono soggetti inesperti, poiché “anche le escursioni alpinistiche più facili presentano elementi di rischio elevato per soggetti sprovvisti o che hanno appena appreso le tecniche”. Nel 2019 la Cassazione rileva la prevedibilità ex ante della rottura della corda, avvenuta “per lo sfregamento contro uno spigolo della roccia”: si tratta di un rischio tipico dell’ambiente verticale, non un evento eccezionale o accidentale. Da qui la formula: l’attività è pericolosa quando rende “probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso”.
3. La linea di confine tra condotta e attività: 2043 vs 2050 c.c.
La sentenza del 2019 valorizza un principio decisivo: la distinzione tra pericolosità della condotta (art. 2043 c.c.) e pericolosità dell’attività (art. 2050 c.c.). La Corte, inoltre, richiama il precedente del 2012: “questa Corte […] ha già ricondotto, in passato, lo svolgimento dell’attività alpinistica alla previsione di cui all’art. 2050 c.c.”.
Riprende, quindi, la definizione già elaborata in precedenza: “si deve sempre operare una netta distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in sé considerata”. La prima riguarda “un’attività normalmente innocua” che diventa pericolosa per negligenza dell’operatore; la seconda concerne attività “potenzialmente dannose di per sé per l’alta percentuale di danni che possono provocare in ragione della loro natura o della natura dei mezzi adoperati” (Cass. 20357/2005); attività alpinistiche e para-alpinistiche rientrano nell’art. 2050 c.c. in quanto “rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso”.
Il consolidamento della qualificazione della pericolosità passa attraverso un criterio valutativo di tipo prognostico, come chiarito dalla giurisprudenza: “il giudizio di pericolosità deve essere espresso non già sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, sebbene secondo una prognosi postuma, che il giudice deve compiere sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza, sia in relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività e che erano conosciute o conoscibili dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata” (richiamando Cass. Sez. III, 20334/2004).
Si tratta di un orientamento costante, al quale si affianca l’ulteriore principio secondo cui «la valutazione in concreto se un’attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto», accertamento che è «rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata» (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, Rv. 635443-01; in senso conforme già Cass. Sez. III, n. 20334/2004 cit.; nonché Cass. Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 1195, Rv. 595635-01). Conseguentemente, anche quanto alla mancata ammissione della CTU “tecnico-alpinistica”, la corte specifica che il giudice di merito ha potere discrezionale: “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione”.
4. Il regime probatorio ex art. 2050 c.c.
Diversamente da quanto accade nel perimetro dell’art. 2043 c.c., secondo cui è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore del danno, nell’ambito dell’art. 2050 c.c. opera un meccanismo di inversione dell’onere della prova: una volta accertato che l’attività rientra tra quelle pericolose, spetta al danneggiante dimostrare di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La giurisprudenza ha sempre interpretato in senso rigoroso tale formula, escludendo che sia sufficiente provare un comportamento diligente in via generale: occorre dimostrare la predisposizione di tutte le cautele astrattamente idonee a prevenire il rischio (cfr. anche Cass. civ. n. 16170/2022). L’esimente si configura solo se il danneggiante prova di aver posto in essere un apparato organizzativo e tecnico completo, adeguato e proporzionato alla natura dell’attività e non semplicemente “le misure normalmente impiegate” nello stesso contesto.
In entrambe le sentenze ad oggetto di questa nota il principio è applicato con particolare rigore. Nella sentenza del 2012 la Corte rileva che l’associazione organizzatrice non aveva fornito prova sufficiente di un sistema di protezioni adeguato alla presenza di principianti, richiamando il fatto che la via ferrata presentava “una progressione su parete verticale di duecento metri” e che l’esperienza degli allievi era estremamente limitata. Ciò rendeva insufficiente ogni misura generica, imponendo una predisposizione di cautele rafforzate, non provata da parte convenuta.
Analogamente, nella sentenza del 2019, la Corte ritiene decisivo il mancato uso della corda doppia, definita dagli atti “la più elementare precauzione di ridondanza nelle manovre di calata”. La mancata predisposizione di tale misura impedisce all’organizzatore di invocare l’esimente: il regime probatorio dell’art. 2050 c.c. non ammette, infatti, margini di tolleranza per omissioni relative a strumenti di sicurezza elementari, specie quando l’attività coinvolga studenti minorenni o soggetti inesperti.
Un ulteriore aspetto che caratterizza il regime probatorio è il ruolo della prevedibilità del rischio. Secondo la Cassazione, la pericolosità deve essere valutata attraverso una prognosi postuma, che richiama ciò che “doveva essere conosciuto e prevedibile al momento dello svolgimento dell’attività”. Da ciò discende che l’organizzatore deve dimostrare di aver considerato e neutralizzato i rischi tipici dell’attività (“La prevedibilità del danno è in re ipsa”; v. anche la Relazione del Ministro Guardasigilli D. Grandi al Codice Civile del 1942, p. 180, par. 795) e quelli specifici delle condizioni concrete: ambiente, attrezzatura, meteo, inesperienza dei partecipanti.
5. Rilievi conclusivi sulla rilevanza oggettiva dell’attività
Indiscutibilmente, l’art. 2050 c.c. opera a prescindere dalla qualificazione giuridica soggettiva che esercita l’attività e indipendentemente dallo scopo, lucrativo o non lucrativo, perseguito. Ciò che conta è la natura dell’attività e la struttura dei mezzi impiegati, non la missione istituzionale, educativa o sociale dell’operatore. In altre parole, la valutazione fa perno principalmente su elementi oggettivi del fatto, da valutare di caso in caso.
A tal proposito, come inciso conclusivo va detto che, a modesto parere di chi scrive, l’affermazione riguardante l’inidoneità della corda singola in calata non convince del tutto, ma meriterebbe un approfondimento certamente non possibile senza conoscere del tutto i fatti e gli atti prodotti nel giudizio di merito. Però, una considerazione – assolutamente superficiale – si può ipotizzare: non è astrattamente detto che in fase di calata passiva una corda singola (non mezza-corda) non offra standard di sicurezza sufficienti. Di conseguenza, la qualificazione della doppia corda come strumento di cautela elementare non pare così automatica.
Ad ogni modo, la Cassazione ha definitivamente superato la precedente, più risalente lettura soggettiva dell’art. 2050 (ad es. Cass., sez. un., 23 febbraio 1956 n. 507; poi v. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393 per l’inizio del percorso in parola, verso l’oggettivizzazione), valorizzando l’identità materiale delle attività svolte da operatori diversi (pubblici, privati, associativi, educativi), chiarendo che “ciò che rileva non è chi esercita l’attività, ma che cosa si fa e con quali mezzi”. Questo principio trova piena conferma nelle sentenze Cass. 12900/2012 e 8449/2019 citate: la natura volontaria del CAI o quella formativa dell’istituto scolastico non incidono sulla natura intrinsecamente pericolosa dell’attività alpinistica. La responsabilità aggravata discende dalla struttura del rischio, non dallo status dell’organizzatore.
Ultimo aggiornamento
21.01.2026