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La responsabilità della guida alpina e l'onere della prova. Tribunale civile di Udine, 19 novembre 2015 - (Foro it. 2016, 10, I, 3312).

1. Massima

È onere della guida alpina professionista, impegnatasi contrattualmente all’accompagnamento nell’escursione, dimostrare di aver adempiuto alla prestazione con la diligenza, prudenza e perizia proprie della sua qualifica, ovvero che l’incidente sia riconducibile a una causa a lui non imputabile, quale il caso fortuito o la forza maggiore.

2. Fatti essenziali

S.V. e C.F. si rivolgono a C. M., guida alpina regolarmente abilitata, affinché le accompagni lungo una via di arrampicata nelle Dolomiti, concordando un corrispettivo per la prestazione. L’escursione si svolge su terreno misto e con uno sviluppo verticale significativo; nel corso della salita il meteo subisce un progressivo peggioramento, inducendo C. M. a rivalutare il prosieguo dell’itinerario.

Tenendo conto delle condizioni atmosferiche e dell’esposizione della parete, C. M. decide di interrompere l’ascensione e organizzare il rientro in corda doppia. Le prime due calate si svolgono senza criticità, mentre durante la terza – realizzata su un ancoraggio interamente predisposto dalla guida – si verifica il cedimento della sosta. S.V. precipita per diversi metri, trascinando anche C. F., che rimane vincolata alla stessa corda. Le due riportano traumi gravi.

C. M. sostiene che l’evento sia stato determinato dall’“improvviso e inspiegabile cedimento” dell’ancoraggio, che al momento della manovra appariva solido. Le clienti agiscono per il risarcimento dei danni, deducendo l’inadeguatezza tecnica dell’ancoraggio e la condotta imprudente della guida. C. F. definisce la controversia transattivamente con l’assicurazione; resta in giudizio la sola S.V.

 

3. Questioni giuridiche principali

3.1. Natura del rapporto e configurazione della posizione professionale

Il Tribunale qualifica il rapporto come contratto di accompagnamento professionale, riconducibile allo schema del contratto d’opera intellettuale e connotato da una prestazione altamente tecnica, rivolta a clienti prive del medesimo bagaglio di competenze.

L’analisi si fonda su un presupposto di fondo: l’attività della guida alpina non consiste nella mera esecuzione di manovre tecniche, ma nell’assunzione di un ruolo direttivo che determina non solo la scelta dell’itinerario e delle modalità di progressione, ma anche la valutazione del rischio, la gestione delle alternative e la predisposizione dei presidi di sicurezza. Da ciò discende un affidamento particolarmente intenso da parte degli accompagnati, i quali si rimettono integralmente al professionista per una serie di decisioni che, almeno in linea teorica, potrebbero anche non aver la capacità di comprendere né di valutare criticamente.
È proprio questo affidamento a modulare l’ampiezza del dovere di protezione: maggiore è la distanza tecnica tra le parti, più elevata è la diligenza esigibile dalla guida (cfr., a più riprese, Lenti 2007: 426).

 

3.2. Il regime della responsabilità contrattuale e la distribuzione dell’onere probatorio

Il giudice applica il paradigma dell’art. 1218 c.c., che nelle obbligazioni professionali complesse assume una conformazione particolarmente rigorosa: al creditore è richiesto soltanto di allegare l’inadempimento, mentre al debitore professionale spetta l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.

Questo meccanismo probatorio, saldamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 e successive pronunce, ad es. Cass. 15 luglio 2011, n. 15659, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826, Cass. 22 dicembre 2015, n. 25767) riflette il principio secondo cui, quando la prestazione presenta contenuti tecnici specialistici non accessibili al cliente, la prova dell’adempimento ricade su chi possiede la competenza necessaria per fornirla.

Nel caso concreto, S.V. adempie al proprio onere allegando l’inadeguatezza dell’ancoraggio e la dinamica del cedimento. C. M., invece, non fornisce prova positiva della corretta esecuzione della manovra né della tenuta dell’ancoraggio prima della calata: la semplice affermazione che la sosta “appariva solida”, secondo il Tribunale non integra una verifica tecnica documentata né un’indagine sulla adeguatezza del materiale utilizzato.

Il Tribunale sottolinea che l’ancoraggio era interamente nella disponibilità della guida: egli lo ha scelto, costruito, valutato e fatto utilizzare alle clienti, pertanto, se ne assume integralmente la responsabilità tecnica.

3.3. L’ancoraggio e la questione del caso fortuito

Uno dei passaggi più significativi della motivazione è il rigetto della tesi difensiva secondo cui il cedimento sarebbe stato “inspiegabile”. Come noto, la preparazione della sosta costituisce elemento centrale della sicurezza in calata e la sua predisposizione richiede una valutazione concreta della qualità della roccia, dell’idoneità dei punti di ancoraggio, dell’usura degli elementi presenti e della necessità di integrare o sostituire materiali preesistenti.

A tal riguardo, il giudice evidenzia che la guida non ha descritto alcuna verifica approfondita del chiodo utilizzato, né ha giustificato l’assenza di integrazioni tecniche tramite ulteriori protezioni. L’imprevedibilità, per essere qualificata come caso fortuito, deve essere oggettiva e non riconducibile a una condotta del debitore; ma qui l’ancoraggio è un prodotto della manovra eseguita dal professionista, il cedimento, pertanto, non può essere considerato un evento esterno, bensì il risultato di una manovra non diligente.

 

3.4 Il concorso di colpa delle danneggiate e il riparto dell’onere probatorio

Il Tribunale esclude recisamente che l’evento possa essere anche solo in parte ricondotto a una condotta imprudente di S.V. o di C.F. La motivazione richiama un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: chi invoca la colpa del danneggiato deve allegarla e provarla in modo specifico, non essendo sufficiente un riferimento generico alla possibilità di comportamenti imprudenti.

In particolare, vengono citate Cass. 15750/2015 e Cass. 23148/2014, secondo cui, in tema di responsabilità civile, l’onere di provare la colpa concorrente della vittima incombe integralmente sulla parte che intenda avvalersene (normalmente il convenuto). Tale onere riguarda sia l’allegazione di fatti concreti idonei a integrare un comportamento colposo, sia la dimostrazione della loro incidenza causale sull’evento di danno.

Applicando tali principi, il giudice osserva che né C.M. né l’assicurazione hanno indicato circostanze specifiche dalle quali desumere una condotta colposa di S.V. o C.F.: non risultano inosservanze agli ordini della guida, né manovre autonome o imprudenti che avrebbero potuto contribuire al verificarsi dell’incidente. Le due accompagnate si sono attenute alle istruzioni ricevute e hanno partecipato alla discesa in corda doppia secondo le modalità indicate da C.M.

Conseguentemente, il concorso di colpa viene escluso sia sul piano probatorio sia su quello causale: l’evento è interamente riconducibile all’inadempimento del professionista nella predisposizione dell’ancoraggio, mentre nessun comportamento delle accompagnate risulta avere deviato dal modello di diligenza esigibile da persone prive di specifica esperienza tecnica e affidate alla guida.

 

4. Sintesi finale

La sentenza del Tribunale di Udine rappresenta un esempio chiaro dell’applicazione del modello delle obbligazioni professionali complesse al settore dell’accompagnamento alpino. La guida professionista opera in un contesto in cui gli accompagnati si affidano totalmente alla sua esperienza: ne deriva un dovere di protezione ampio, che abbraccia tanto le scelte strategiche quanto la verifica puntuale dei presidi tecnici utilizzati durante l’escursione.

La decisione valorizza due elementi chiave: in primo luogo l’affidamento massimo generato dalla relazione professionale, che amplifica l’obbligo di diligenza; in secondo luogo, la necessità di una prova positiva dell’adempimento, in linea con la giurisprudenza su medici e altri professionisti tecnici.

Secondo un’impostazione che, ad avviso di chi scrive, conserva qualche criticità, il cedimento dell’ancoraggio non costituisce evento imprevisto, ma rientra nella sua sfera di controllo del professionista che lo ha costruito e valutato, costituendo l’esatto o inesatto adempimento. La responsabilità viene quindi ricondotta allo schema dell’art. 1218 c.c., che impone una diligenza tecnica elevata e una capacità di gestione del rischio proporzionata alla pericolosità dell’ambiente e all’asimmetria di competenze tra guida e accompagnati.

Ultimo aggiornamento

21.01.2026

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