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La posizione di garanzia del datore di lavoro e i rischi della progressione alpinistica. Tribunale di Trento, 11 novembre 2015, n. 867

Massima

In tema di attività lavorativa svolta in ambiente naturale, non risponde di omicidio colposo il dirigente individuato quale datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 quando l’evento mortale, verificatosi durante la progressione a piedi lungo una cresta escursionistica, sia frutto di una caduta improvvisa e non riconducibile, con elevata probabilità logica, ad accertate carenze del documento di valutazione dei rischi o a omissioni organizzative imputabili al garante.

 

1. I fatti essenziali

Il 4 ottobre 2012 due operatori del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, P.E. e N.C., venivano trasportati in elicottero nella zona del Monte Pavione per svolgere rilievi topografici. Durante uno spostamento a piedi su una cresta erbosa con tratti esposti, P.E. precipitava improvvisamente nel pendio sottostante, perdendo la vita.

Secondo quanto accertato, i due operatori non erano in quel frangente dotati di mezzi di assicurazione Il Documento di Valutazione dei Rischi (d’ora in avanti “DVR”) pur contemplando le attività in quota e la possibilità di coinvolgere guide alpine, risultava lacunoso nelle procedure di valutazione e decisione relative all’adozione di tali dotazioni e alle modalità di progressione in sicurezza.

2. L’individuazione del datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008

Il rilievo preliminare è necessariamente sull’individuazione all’interno della Pubblica Amministrazione della figura del “datore di lavoro” gravato dai connessi obblighi di garanzia. Sebbene sia ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale stabile sulla base della littera dell’art. 2, c.1 lett. b) del d.lgs. 81/2008, che invero lascia poco spazio ad altri percorsi ermeneutici, nel corso del giudizio emerge il tentativo della difesa verso un’interpretazione della normativa provinciale tesa a sottrarre l’imputato alla qualifica di datore di lavoro: “La teste S.G., dirigente del Servizio Personale della P.A.T. ha reso dichiarazioni interpretative della normativa provinciale volte a negare la qualifica in capo all'imputato di datore di lavoro dei dipendenti del Servizio Catasto.”. Il Tribunale respinge nettamente questa impostazione: “Innanzitutto e a dispetto delle dichiarazioni interpretative della normativa provinciale resa dalla dirigente S.G., la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato […] appare inoppugnabile”.

Il giudice valorizza la posizione apicale dell’imputato come dirigente del Servizio Catasto e i poteri gestionali effettivamente esercitati, come l’autorizzazione diretta alla missione. Le testimonianze tecniche, tra cui quella di M.A. dell’ASL, confermano che l’imputato era il datore di lavoro nel senso inteso dal d.lgs 81/2008 indipendentemente dalle ricostruzioni interne. È richiamato anche il criterio residuale previsto in caso di incertezza: il datore coincide con il dirigente dell’unità organizzativa. La qualifica datoriale deriva dunque non da scelte formali dell’ente, ma dalla titolarità effettiva di poteri organizzativi e decisionali.

 

3. DVR, gestione del rischio e adempimento del datore di lavoro

In sentenza sorge il tema delle carenze del DVR: difatti, nel corso del giudizio si rileva che pur contemplando le attività in quota e l’eventuale ricorso a guide alpine, il documento non disciplinava in modo dettagliato le procedure per decidere l’adozione dei mezzi di assicurazione, né in quale occasione concretamente ricorrere ai presidi di sicurezza previsti, lasciando la valutazione agli operatori sul posto.

A tal proposito va ricordato che il DVR costituisce certamente il fulcro del sistema prevenzionistico, ma non può fungere da schermo di responsabilità. È uno strumento dinamico, che richiede aggiornamento costante e che, soprattutto, non sottrae il datore all’obbligo di vigilanza attiva. Difatti, secondo orientamento stabile della Suprema Corte «La redazione del DVR da parte di un professionista e l’adozione delle misure previste non escludono la responsabilità del datore quando questi possa rilevare ulteriori rischi o l’inadeguatezza delle misure adottate» (Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2023, n. 15406); e ancora: «Il datore di lavoro deve prevenire qualunque rischio che si presenti in concreto, anche se non contemplato nel DVR» (Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2021, n. 4075).

Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale riconosce anche la lacunosità del DVR, ma ritiene che l’evento non sia riconducibile a un rischio sottovalutato bensì a una caduta improvvisa non prevenibile. Il giudice, in sostanza, esclude la rilevanza causale rimuovendo aprioristicamente ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno del DVR o dell’eventuale obbligo di garanzia suppletivo del datore, valorizzando la natura escursionistica “nella media” del tratto, considerando, inoltre, l’esperienza degli operatori e la loro valutazione diretta del percorso come non critico.

 

4. Il nesso causale: la caduta come evento improvviso e le eventuali cautele

La caduta è descritta come improvvisa e per cause ignote, lungo un tratto escursionistico sì di cresta, ma privo di criticità particolari, dettaglio questo che nel corso del giudizio viene reso evidente dalle deposizioni rese. Due misure vengono ipotizzate dall’accusa, ma ritenute evidentemente non idonee, ossia l’utilizzo della tecnica di corda corta e la presenza delle guide alpine. Per quanto attiene la prima cautela, emerge quanto la tecnica pretesa dall’accusa, oltre ad essere, come noto, piuttosto desueta, avrebbe addirittura potuto produrre effetti più gravi se utilizzata non correttamente da chi ben la conosce e la pratica, ben potendo trascinare nel vuoto anche il compagno. Per quanto riguarda, invece, la presenza di guide alpine, ebbene questa non può dirsi giustificata da alcun elemento del terreno. Il Tribunale fissa un rilievo centrale per la nostra analisi: “Anche volendo pensare che la presenza delle guide avrebbe scongiurato l'evento, un addebito per l'omessa richiesta di tale intervento rischia di configurare una “colpa d’autore”, finendo per pretendere dall’imputato più di quanto ragionevolmente esigibile”.
Il giudice rifiuta un’attribuzione di responsabilità fondata su simili pretese totalizzanti e conclude che nessuna misura ragionevolmente esigibile avrebbe impedito l’evento.

 

5. Una breve riflessione.

La sentenza si colloca in un crocevia estremamente delicato, ove si intrecciano la posizione di garanzia datoriale e la fisiologica pericolosità dell’ambiente montano. È un terreno in cui, come si è osservato (Bartoli 2023: 35-56), il rischio di scivolare verso una concezione “forte” e totalizzante della posizione di garanzia è sempre presente.

La pronuncia del Tribunale di Trento assume perciò rilievo perché: evita esiti irragionevolmente rigorosi, mantenendo ferma la distinzione tra posizione di garanzia e regole cautelari e ricostruendo il nesso causale in modo concreto: in altre parole viene respinta un’eventuale impostazione tesa all’individuare forme di colpa d’autore basate sulla sola posizione di garanzia. In questa prospettiva, la sentenza evita quegli effetti deflagranti derivanti dall’applicazione del diritto penale della sicurezza al rischio alpino e ricolloca la responsabilità datoriale entro confini compatibili con il principio di esigibilità, evitando derive verso responsabilità oggettive e valorizzando la natura imprevedibile dell’evento.

Ultimo aggiornamento

21.01.2026

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