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L'accompagnamento in montagna e i confini delle professioni coinvolte

1. Premessa.

L’applicazione dell’art. 348 c.p. alle attività di accompagnamento in montagna rappresenta un terreno esposto a oscillazioni interpretative nel senso oltre esposto. La L. 6/1989 individua il nucleo delle attività riservate alla guida alpina, mentre le Regioni possono disciplinare la figura dell’accompagnatore di media montagna (A.M.M.). Sullo sfondo resta, invece, l’attività della Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.), in un regime sostanzialmente privo di disciplina e inquadrabile in una delle professioni non organizzate esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Tuttavia, l’attività amministrativa regionale ha contribuito a una definizione poco chiara delle rispettive figure e del loro relativo e conseguente assoggettamento all’una o all’altra disciplina, introducendo figure parallele con competenze parzialmente sovrapponibili.

 

2. Le figure professionali rilevanti e il loro inquadramento normativo

Nel delineare il perimetro delle attività suscettibili di integrare l’esercizio abusivo della professione, è indispensabile chiarire il quadro delle figure che operano in ambiente montano, poiché molte incertezze applicative derivano dalla sovrapposizione tra profili professionali distinti e da livelli normativi eterogenei.

La figura centrale è quella della guida alpina – maestro di alpinismo, disciplinata dalla L. 2 gennaio 1989, n. 6. Ebbene, l’art. 2, comma 2, attribuisce alle guide alpine lo svolgimento esclusivo delle attività su “qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà […] laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche”. Il discrimine, cui fare costantemente riferimento quale bussola ermeneutica, è quindi di natura tecnico‑funzionale: quando si assume la guida di una progressione che coinvolge tecniche e attrezzature alpinistiche allora si sta svolgendo l’attività tipica della professione richiamata.

La stessa legge, all’art. 21, prevede la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, la cui attività è limitata alle escursioni su terreni che non richiedono l’uso di tecniche o materiali alpinistici, ponendosi dunque fuori dall’area riservata. L’art. 21 rimanda alla legislazione regionale l’ulteriore specificazione normativa.

A queste due figure si affiancano le guide ambientali escursionistiche (GAE), regolate da normative regionali e dalla L. 4/2013. L’attività delle GAE è focalizzata sulla conduzione naturalistica e non comporta competenze alpinistiche. La giurisprudenza di merito ha esplicitamente e stabilmente riconosciuto la natura lecita dell’accompagnamento escursionistico semplice*. Val la pena anticipare che questo assetto multilivello contribuisce alle tensioni interpretative sul confine tra attività libera e attività riservata.

 

3. Corte cost., 14 dicembre 2005, n. 459

La sentenza n. 459 del 2005 della Corte costituzionale rappresenta il principale punto di emersione giurisprudenziale del criterio tecnico quale chiave di distinzione tra l’attività riservata alle guide alpine e le altre liberamente attribuibili ad altre figure di accompagnamento in montagna. Il giudizio trae origine dall’impugnazione, dinanzi al TAR Emilia-Romagna, della legge regionale n. 4 del 2000, nella parte in cui riconosceva alla guida ambientale escursionistica la possibilità di operare anche in “ambienti montani”. Le guide alpine, i maestri di alpinismo e gli accompagnatori di montagna avevano visto, in tale previsione, una sovrapposizione indebita tra le funzioni della nuova figura regionale e l’area di riserva delineata dalla L. 6/1989.

Nel dichiarare non fondata la questione, la Corte chiarisce anzitutto che l’ambito di competenza delle guide alpine, come definito dalla legge statale, non coincide con una generica attività di accompagnamento in aree montane, ma con l’accompagnamento «su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose». È questo il nucleo della riserva: ciò che rileva non è il semplice fatto che l’attività si svolga in montagna, bensì il contenuto tecnico della progressione e il livello di esposizione al rischio che giustifica l’esclusività della professione ordinistica.

Muovendo da tale premessa, la Corte valorizza la scelta del legislatore regionale di configurare la guida ambientale escursionistica come figura distinta, essenzialmente vocata all’illustrazione degli aspetti naturalistici e ambientali del territorio e, soprattutto, espressamente esclusa dai percorsi che richiedono l’impiego di corde, piccozze, ramponi o altre tecniche alpinistiche. Proprio questa esclusione consente di affermare che la disciplina regionale non erode l’area riservata alle guide alpine, ma si colloca nello spazio che la legge quadro statale lascia alla discrezionalità regionale in materia di professioni turistiche di accompagnamento.

 

4. Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2023, n. 47433

La sentenza si inserisce nel contesto del procedimento relativo agli eventi delle Gole del Raganello. La contestazione muoveva dall’assunto che l’attività organizzata dagli imputati, qualificata come “torrentismo”, presupponesse competenze tecniche proprie della professione regolamentata dalla L. 6/1989. La Corte, pur dichiarando inammissibile il motivo di ricorso sul punto, che avrebbe richiesto valutazioni di fatto non consentite in sede di giudizio di legittimità, sviluppa alcune considerazioni che consentono di rimarcare l’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, conformemente al principio di valutazione tecnica fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 459/2005.

In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la riserva professionale individuata dall’art. 2, comma 2, L. 6/1989 opera solo quando l’attività concreta presenti un effettivo contenuto tecnico‑alpinistico. Non è sufficiente che l’accompagnamento avvenga in ambiente montano o in contesti potenzialmente rischiosi; ciò che rileva è la necessità, nella progressione, dell’impiego di attrezzature o tecniche alpinistiche. In assenza di tale elemento qualificante, la condotta non può essere attratta nell’ambito delle attività riservate né, di conseguenza, nella sfera penalmente tutelata dall’art. 348 c.p.

La Corte richiama inoltre la figura dell’accompagnatore di media montagna, prevista dall’art. 21 L. 6/1989, quale indice sistemico dell’esistenza nell’ordinamento di un accompagnamento non tecnico pienamente legittimo e non soggetto a riserva. Il fatto che il legislatore abbia riconosciuto espressamente uno spazio professionale distinto da quello della guida alpina conferma che l’ambiente montano non è, di per sé, sufficiente a determinare l’operatività della riserva.

Un ulteriore passaggio significativo (v. punto 5 della motivazione) riguarda l’irrilevanza, ai fini della qualificazione penale della condotta, dei regolamenti o degli atti amministrativi locali che impongano la presenza di guide alpine in specifiche aree o per specifiche attività. Tali disposizioni possono incidere sulla gestione dell’area o sulla regolazione dell’accesso, ma non hanno il potere di ampliare l’ambito di applicazione della riserva professionale, né certamente di ridefinire “dal basso” della gerarchia delle fonti il perimetro dell’esercizio abusivo. La Corte riafferma così il principio per cui l’area delle attività riservate deve essere individuata esclusivamente alla luce della normativa statale.

Nel complesso, la sentenza – pur non introducendo elementi di novità interpretativa – contribuisce a chiarire che la valutazione dell’esercizio abusivo non può prescindere da un rigoroso accertamento del contenuto tecnico dell’attività svolta, evitando automatismi fondati sul solo contesto ambientale o su esigenze funzionali di gestione territoriale.

 

5. TAR Abruzzo, 19 maggio 2021, n. 306, uno scostamento dal criterio di apprezzamento tecnico?

L’avviso pubblico emanato dall’Ente Parco Majella-Morrone il 30 luglio 2020 costituiva il punto di partenza della vicenda decisa con sentenza n. 306/2021 (v. anche, a cura di S. Rossi l’Osservatorio sugli sport invernali su Rivista di Diritto Sportivo - CONI). In tale Avviso, l’Ente aveva sostanzialmente equiparato la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna alla Guida Ambientale Escursionistica, ammettendo quest’ultima alla procedura selettiva per il conferimento del titolo di "Guida del Parco".

Contro tale equiparazione veniva proposto ricorso dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo, Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna, che contestava la possibilità di attribuire alle GAE un ruolo professionale sovrapponibile a quello delle figure disciplinate dalla L. 6/1989 e dalla normativa regionale di attuazione, specialmente in considerazione del fatto che in tal modo si consentiva a chi non aveva superato l’iter selettivo di A.M.M. – o non lo aveva affatto intrapreso - il vantaggio di poter svolgere la medesima attività, circondata dai medesimi rischi.

Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso. La sentenza richiama anzitutto il quadro normativo: la L. 2 gennaio 1989, n. 6, quale legge quadro sull’ordinamento delle guide alpine, ha istituito a livello nazionale un sistema professionale ordinistico che disciplina le professioni di accompagnamento in montagna; la L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86 ha dato attuazione alla legge statale, prevedendo l’istituzione dell’Albo regionale delle Guide alpine-maestri di alpinismo, degli Aspiranti guida e degli Accompagnatori di media montagna.

Va detto che nel caso della normativa abruzzese, la distinzione delle competenze è ben identificata  nell’art. 16, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 86/1998, secondo la quale la Guida esclusiva del Parco può essere svolta solo dagli A.M.M. per espressa previsione legislativa. L’Avviso pubblico impugnato pone, invece, in modo illegittimo la figura delle G.A.E. su un piano di perfetta equiparazione con quella degli A.M.M. Sulla base di tale impianto, il TAR ha ritenuto che nella Regione Abruzzo le professioni di accompagnamento in montagna non possano essere esercitate senza l’iscrizione nel relativo Albo regionale, trattandosi di attività ricondotte dalla normativa regionale all’ordinamento professionale derivante dalla L. 6/1989.

L’Avviso pubblico è stato dunque giudicato illegittimo nella parte in cui ammetteva alla selezione la figura della Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della L. 4/2013, poiché ciò avrebbe implicato il riconoscimento della possibilità di esercitare la professione di accompagnamento in montagna anche a soggetti non iscritti all’Albo regionale delle Guide alpine o all’Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna.

 

6. Tribunale di Pescara, 7 maggio 2019, n. 245

Il procedimento in oggetto, già richiamato retro, riguardava una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) imputata di esercizio abusivo della professione per avere condotto un gruppo su un itinerario escursionistico. Il Tribunale ha assolto l’imputata con una motivazione che contribuisce a definire con precisione il perimetro applicativo dell’art. 348 c.p. di nuovo secondo i canoni dell’espressione tecnica della progressione.

In primo luogo, il giudice ha accertato che l’attività concretamente svolta non comportava in alcun modo l’impiego di tecniche o attrezzature alpinistiche. Il percorso interessato non richiedeva corde, progressioni su roccia o ghiaccio, né l’utilizzo di dispositivi tipici dell’alpinismo; si trattava, invece, di un itinerario escursionistico riconducibile al normale accompagnamento ambientale. Dunque, repetita iuvant: in assenza di un contenuto tecnico qualificato, la condotta non può essere ricondotta all’ambito riservato individuato dall’art. 2, comma 2, L. 6/1989.

La sentenza sottolinea inoltre che l’attività delle GAE, come disciplinata dalle normative regionali e inquadrata nella L. 4/2013, si colloca su un piano diverso rispetto a quello delle guide alpine. La loro funzione è prevalentemente interpretativa e divulgativa dell’ambiente naturale e non implica la gestione di terreni complessi o l’adozione di manovre tecniche specialistiche. Pretendere che tali attività ricadano nella sfera riservata significherebbe ampliare la portata della L. 6/1989 ben oltre i limiti stabiliti dal legislatore.

Un passaggio rilevante della pronuncia riguarda anche il richiamo all’assetto del settore nel contesto regionale: il Tribunale riconosce come l’ordinamento ammetta la coesistenza di più figure professionali operanti in montagna, ciascuna con confini propri e come la distinzione tra esse risponda a una precisa scelta legislativa. La GAE non è una figura abusiva in sé: diventa tale solo se esercita attività riservate, ossia attività tecnico‑alpinistiche. Nel complesso, la decisione offre un ulteriore esempio concreto di applicazione del criterio tecnico‑funzionale e rappresenta un punto di equilibrio tra la tutela delle professioni ordinistiche e la necessità di preservare uno spazio di legittimo esercizio per le attività escursionistiche semplici.

 

7. Una riflessione sull’espansione impropria della riserva professionale

Secondo l’impostazione prevalente, la disciplina dettata dalla L. 6/1989 presenta un nucleo chiaramente delimitato: la riserva riguarda esclusivamente le attività che, per loro natura, richiedono tecniche e attrezzature alpinistiche. Ogni ampliamento dell’area riservata fondato su elementi diversi da quelli normativamente indicati, quali il semplice rischio ambientale, la complessità del territorio o la generica esigenza di tutela dell’utenza, risulta, per ciò stesso, privo di base legislativa.

Alcune amministrazioni locali hanno talvolta adottato interpretazioni funzionali a logiche extragiuridiche, attribuendo carattere riservato a forme di accompagnamento che non presentano contenuto tecnico-alpinistico. Si tratta di un approccio che tende a trasformare l’art. 348 c.p. in uno strumento di controllo generalizzato delle attività escursionistiche, con il rischio di restringere ingiustificatamente la sfera delle professioni non organizzate e delle attività libere riconosciute dalla L. 4/2013.

Un ulteriore profilo critico riguarda la tendenza a far discendere l’obbligo di abilitazione da esigenze organizzative o regolamentari di enti territoriali, come se il mero inserimento di un’area in un contesto protetto o la sua individuazione come luogo a rischio potesse modificare il perimetro della riserva. La dottrina segnala (cfr. Melchionda 2019), invece, che solo il legislatore statale può definire l’ambito delle professioni ordinistiche e che nessuna disposizione regionale o regolamentare può incidere sulla fattispecie incriminatrice dell’art. 348 c.p.

Nel complesso, l’analisi mette in guardia contro l’uso estensivo dell’esercizio abusivo quale strumento di regolazione del mercato delle professioni legate alla montagna. Un’interpretazione conforme ai principi di legalità e tipicità impone di mantenere ferma la distinzione tra attività tecniche riservate e attività escursionistiche semplici, che devono poter continuare a svolgersi senza indebite restrizioni.

 

*Gli esempi sono molteplici e alcuni sono raccolti e disponibili in free access sul sito ufficiale Aigae, https://www.aigae.org/: v. Ad es. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano N. 2481/18 R.G.N.R. – Bolzano, 26/06/2018 Richiesta di  archiviazione art. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89; Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Sent.245/19 – Depositata il 7.5.19 N. 2802/18 R.G.N.R. – N. 3566/18 R.G.I.P.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, Richiesta di  archiviazione art. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89; N. 821-2015 RG.PM(M21) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, Richiesta di Archiviazione.

Ultimo aggiornamento

21.01.2026

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