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La valanga come evento penalmente rilevante

1. Introduzione al tema

Pare opportuno soffermarsi su un tema a sé stante tra i momenti di incontro tra diritto e alpinismo, ossia la rilevanza penale del fatto storico dell’evento valanghivo e i suoi riscontri giurisprudenziali. Difatti, non poche voci in letteratura hanno messo in luce l’importanza del tema, che presenta un quid di specificità rispetto ad altri momenti di responsabilità giuridica generati dalla frequentazione alpinistica della montagna: in primo luogo, è l’unica fattispecie di reato specificamente indirizzata alla progressione alpinistica (Simoni & Romoli 2016: 1319-1333; Butelli 2024); in secondo luogo, presenta risultati di ricerca giurisprudenziale più numerosi sul medesimo tema (ad es. Melchionda & Rossi 2019) a corollario del precedente punto e in correlazione con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, perno costituzionale della procedura penale nell’ordinamento italiano (cfr. Taleb-Karlsson 2020: 131-149); in terzo luogo, conserva criticità nella sua imperfetta formulazione normativa di remota stesura (cfr. Simoni & Romoli 2016: 1323-1329); infine, tocca altre questioni giuridiche di diritto penale, certamente non secondarie, che rendono l’alpinismo terreno sperimentale e “laboratorio” del diritto penale (Bartoli 2023).

Pertanto, pur richiamando, più oltre e rapidamente, la giurisprudenza sul tema, evidenziandone unicamente le massime, si intende adesso far ricadere il focus principale sulla vicenda giuridica più recente avente ad oggetto la valanga del Colle Chamolé (Pila, Charvensod, Valle d’Aosta), occorsa il 7 aprile 2018 durante un corso di scialpinismo del CAI cui parteciparono circa venti tra allievi e istruttori. Durante la progressione su un pendio con forte inclinazione e accumuli recenti, il passaggio del gruppo anticipò il distacco di una valanga che investì vari componenti, provocando la morte di due partecipanti al corso e il ferimento di altri membri. Il fatto storico ha generato un percorso processuale composto da tre gradi di giudizio (Aosta 2021; Torino 2023; Cassazione 2024) che racchiude e ripercorre una serie di snodi interpretativi sul terreno della colpa in ambiente naturale: dal perimetro dell’agente modello alla prevedibilità ex ante, dalla posizione di garanzia alla cooperazione colposa, fino alla qualificazione stessa della valanga come “disastro colposo” (art. 449 c.p.). Anche la discussione dottrinale attorno alla vicenda, che si confronta con l’inevitabile alea della frequentazione alpinistica, oscilla tra i dubbi sul dovere di protezione del garante e il riconoscimento di un rischio fisiologico consentito, che non può essere neutralizzato integralmente dall’ordinamento penale senza effetti distorsivi (Ruga Riva 2023: 7; Butelli 2024).

2. I primi due gradi di giudizio

2.1 Tribunale di Aosta, 24 febbraio 2021, n. 65

Il primo giudice accoglie il quadro prospettato dalla pubblica accusa individuando scelte organizzative e decisionali ritenute imprudenti: selezione di un itinerario con acclività significativa e precedenti distacchi, gestione di gruppo numeroso con distanziamento inadeguato (in particolare v. Ruga Riva 2023: 6), orario di partenza non congruo rispetto all’evoluzione nivometeorologica e mancata acquisizione di informazioni locali qualificate (la colpa generica si fonda su una sorta di checklist formulata dall’accusa, v. Ruga Riva 2023: 4). L’evento viene apprezzato come prevedibile ed evitabile ex ante alla luce dei bollettini e del bagaglio tecnico esigibile dall’istruttore qualificato (v. p. 17 sentenza), escludendo la completezza del condotta, non corrispondente all’agire dell’agente modello. Questa premessa, che imposta il nesso tra prevedibilità, regola cautelare e posizione di garanzia (cfr. sentenza p. 37), diverrà il filo conduttore anche dei gradi successivi.

2.2 Corte d’Appello di Torino, 14 febbraio 2023 n. 1066

Il Secondo Grado torinese conferma la responsabilità (con riduzione di pena e riconoscimento delle attenuanti generiche) (Appello Torino, p. 37), rimarcando un giudizio di colpa riferito all’agente modello qualificato, cioè all’istruttore medio dotato di adeguata perizia e prudenza nel settore specifico (Appello, p. 26). Nel ragionamento di appello assumono nuovamente rilievo: la prevedibilità ex ante dell’innesco valanghivo alla luce delle condizioni di pendio e dell’orario prescelto; la criticità della scelta di itinerario, valutata non solo in un’ottica comparativa tra “migliori alternative”, ma anche in termini di rinuncia ove il rischio risulti non governabile secondo lo standard professionale (Appello, p. 27); la configurabilità del disastro colposo per dimensioni dell’evento valanghivo e il contesto del suo sviluppo. Sulla cooperazione, invece, la sentenza valorizza la concertazione delle decisioni operative, quale indice di gestione unitaria del rischio (Appello, pp. 25-26; v. anche Crucioli 2021: 10-11, nota 12, richiamando Cass., SS.UU., 24.04.2014 n. 38343 (caso ThyssenKrupp) e Cass., 12.04.2019, n. 22214 (caso dell’alluvione di Genova).

3. Il giudizio di legittimità: Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 23048

La Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 2024, n. 23048, ha confermato integralmente l’impianto decisorio della Corte d’Appello di Torino, respingendo i ricorsi proposti dagli imputati. La motivazione della Suprema Corte si concentra nuovamente su tre nuclei fondamentali: prevedibilità dell’evento valanghivo, scelta dell’itinerario e condotta esigibile dell’istruttore qualificato, cooperazione colposa nella gestione della gita. La Corte di Cassazione non introduce profili realmente innovativi rispetto a quanto già affermato dalla Corte d’Appello di Torino, ma si limita a ribadire e consolidare le valutazioni ivi svolte.

4. Le principali riflessioni

4.1 Colpa, agente modello, prevedibilità

Nel contesto cui ci riferiamo, la distinzione tra colpa generica e colpa specifica assume rilievo centrale per comprendere la struttura dell’imputazione. La seconda tipologia, fondata sulla violazione di norme cautelari formalizzate e prescrizioni espresse, trova applicazione solo in presenza di indicazioni normativamente inquadrate che disciplinino in modo preciso la condotta da seguire. Tali ipotesi, dall’operazione ermeneutica evidentemente più agevole, risultano tuttavia molto limitate nel contesto preso in esame, giacché l’attività non è normalmente regolata da obblighi tipizzati che fissino standard comportamentali vincolanti. L’elemento soggettivo si colloca, quindi, quasi sempre nell’ambito della colpa generica, che viene individuata attraverso l’individuazione di regole cautelari a partire dalle conoscenze tecniche consolidate, dalle buone pratiche professionali e dall’esperienza operativa maturata nel settore specifico di riferimento; ne consegue che in assenza di prescrizioni tassative, il contenuto della regola cautelare deriva dalle modalità prudenti esigibili secondo gli standard tecnici generalmente riconosciuti dagli operatori qualificati.

È in tale prospettiva che assume rilievo la figura dell’agente modello, che consente di definire il livello di diligenza e perizia atteso nell’attività fuori pista. La regola cautelare non è ricavata in via astratta, ma costruita attraverso un processo valutativo che considera le migliori conoscenze disponibili, la formazione tecnica e le prassi operative del settore, che il c.d. agente modello avrebbe dovuto applicare alle circostanze concrete del caso, così da giungere all’effettiva possibilità di prevedibilità ex ante. È attraverso la configurabilità di questi comportamenti che nei tre gradi di giudizio si ribadisce la possibilità di pervenire a un sufficiente margine di prevedibilità dell’evento.

Dunque, la prevedibilità ex ante dell’innesco valanghivo non è certamente fondata su un mero apprezzamento intuitivo, ma sul riconoscimento tecnico degli indicatori di instabilità del manto nevoso, della recente evoluzione del pendio, delle condizioni meteorologiche previste, dell’esposizione del versante e dell’orario di progressione. Secondo le elaborazioni giurisprudenziali consolidate nei tre gradi di giudizio, la prevedibilità è, pertanto, ancorata a criteri oggettivi riconoscibili da un agente qualificato e doveva essere valutata in relazione al quadro informativo disponibile prima dell’evento, soprattutto evitando qualsiasi deformazione retrospettiva: nello specifico, tale valutazione è stata ritenuta possibile, ma non correttamente completata.

Merita precisare che un ulteriore corollario è che la prevedibilità non si traduce soltanto in “scelta del percorso meno rischioso”, bensì anche in sospensione o rinuncia quando l’alea superi la soglia di dominabilità per l’agente modello (Appello, p. 27). Tuttavia, è anche opportuno brevemente avvisare che l’indicazione, se non adeguatamente contenuta, rischia di arrivare quasi sempre al rinunciare del tutto all’attività (Simoni & Romoli 2016: 1333).

 

4.2 I dubbi sul ruolo della posizione di garanzia e sua influenza

Un ulteriore suggestione proviene dalla particolare figura dell’istruttore CAI e da come questa viene valutata nel corso del procedimento. Innanzitutto: si potrebbe affermare che gli istruttori rivestono di fatto una posizione di garanzia verso gli allievi, fondata sul rapporto di affidamento e sul trasferimento di competenze nella gestione del rischio, ma va anche precisato che tale forma di affidamento, a differenza della guida alpina, non è tipizzata in alcuna norma giuridica. Ciò detto, l’intensità della posizione di garanzia va misurata caso per caso, soprattutto evitando – questo, sempre, anche nel caso della guida alpina - che il garante diventi una sorta di “assicuratore penale” dell’evento attraverso l’espansione dei canoni civilistici di responsabilità. L’assunzione di una posizione di protezione non giustifica, in ambito penale, l’automatica trasposizione dei criteri civilistici di responsabilità. L’innalzamento dello standard cautelare tipico della responsabilità contrattuale o aquiliana non è compatibile con il principio di tipicità e con la struttura dell’elemento soggettivo della colpa a fondamento della responsabilità penale. Ebbene, in mancanza di un’indicazione normativa per gli istruttori CAI pari a quella della legge 6 del 1989, il riferimento quasi “automatico” del giudice è all’art. 2043 c.c.

Ci sembra opportuno qua avvisare, riprendendo un avvertimento già presente in letteratura (Ruga Riva 2023: 7), che la sovrapposizione dei due piani introdurrebbe una forma surrettizia di responsabilità aggravata, in cui la violazione del dovere di protezione verrebbe interpretata come inadempimento di un’obbligazione valutata ex post più che come mancata osservanza di una regola cautelare concretamente individuabile. Ciò determinerebbe uno slittamento verso esiti oggettivizzanti, incompatibili con il principio di colpevolezza e con la necessaria verifica dell’esigibilità ex ante. Per evitare una sorta di responsabilità penale “a contenuto assicurativo”, occorre dunque ben distinguere il fondamento dell’obbligo di garanzia ex art. 40 c.p. (che richiede che l’eventuale comportamento omissivo sia chiaramente individuato e non presupposto) dalla colpa generica, certamente senza derivazione automatica dai criteri civilistici. In sostanza, come si è correttamente osservato, il dovere giuridico di impedire l’evento e la colpa generica hanno basi completamente differenti (Ruga Riva 2023: 7-8).

4.3. Cooperazione colposa e responsabilità condivisa

La cooperazione colposa (art. 113 c.p.) costituisce il ponte dogmatico per attribuire responsabilità condivise quando il rischio è gestito unitariamente e le decisioni sono concertate; in altre parole realizzando l’estensione della responsabilità dal “capo gita” agli altri istruttori coinvolti.

Secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, ribadito in due pronunce particolarmente note, ossia i già menzionati casi ThyssenKrupp e alluvione di Genova (v. retro, § 2.2), la cooperazione nel delitto colposo si configura quando l’intervento simultaneo e integrato di più persone è imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio oppure rappresenta comunque una contingenza oggettiva di cui tutti i soggetti sono pienamente consapevoli. In tali contesti, l’intreccio delle condotte e la compartecipazione alla gestione del rischio fondano la rilevanza penale anche di comportamenti atipici, incompleti o meramente partecipativi, nella misura in cui essi si combinano e si integrano con le condotte tipiche degli altri. Ne deriva, in sostanza, che ciascun soggetto è tenuto a modulare il proprio agire tenendo conto del ruolo e delle scelte altrui; il vincolo cooperativo instaurato opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul piano più ampio di quanto doveroso, poiché il regime cautelare richiede a ciascuno di rapportarsi anche alla condotta degli altri e di preoccuparsene.

In tale prospettiva, nella vicenda processuale si è superato il dato formale della presenza di un unico leader operativo, rilevando come tutte le decisioni siano state assunte collegialmente, con il contributo concreto degli altri istruttori, i quali hanno partecipato alla formazione del processo decisionale, assumendone la responsabilità. La Corte d’Appello, in linea, ha fatto leva sul carattere collegiale delle scelte (Appello, p. 25) punto che la Cassazione ha considerato poi compatibile col paradigma del concorso colposo.

5. Il disastro colposo e la soglia di rilevanza

La contestazione del disastro colposo ex art. 449 c.p. in presenza di una valanga, pone il tema del perimetro di “pubblica incolumità”, ulteriore rispetto al cagionare il decesso o il ferimento di uno o più individui: da un lato, l’evento si sviluppa in un contesto circoscritto; dall’altro, però, l’energia distruttiva del fenomeno può eccedere il perimetro dei diretti interessati, specie in aree frequentate. In altre parole, la valanga “penalmente rilevante” presuppone che il distacco della massa nevosa si verifichi in un’area nella quale sia probabile la presenza di persone, ossia in una zona antropizzata. In proposito, il DPCM 12 agosto 2019 (G.U. Serie Generale n. 231 del 02.10.2019) chiarisce che per aree antropizzate devono intendersi quei contesti territoriali caratterizzati da forme significative e riconoscibili di presenza umana (Crucioli 2021: 4). I giudizi di merito recepiscono la cornice di disastro (v., per entrambi ad es. Appello, pp. 8, 16, 24); la Cassazione, sul piano sistemico, ritiene la valanga, per dimensioni e potenzialità, idonea a integrare la fattispecie senza ridursi al solo evento lesivo immediato.

6. Prospettive teoriche tra garanzia “forte” vs “debole”

Infine, ci si concede una riflessione di chiusura inspirata da autorevole letteratura (Bartoli 2023) che ha mostrato come la montagna sia un “laboratorio” per mettere alla prova il rapporto tra posizione di garanzia e regola cautelare. Difatti, una lettura “forte” tende ad assorbire in sé la cautela. Si è detto “così forte da condizionare pesantemente l’individuazione e la forgiatura delle cautele”, con uno standard di pretesa comportamentale da parte del garante totale ed assoluto, con la conseguente responsabilizzazione del garante e la speculare deresponsabilizzazione del garantito. In breve, l’elaborazione teorica appena esposta disegna un quadro di responsabilità in cui è già ben definito – aprioristicamente - l’autore del reato (il garante) e la vittima (il garantito). Viceversa, una lettura “debole” impone di specificare la violazione concretamente rimproverabile, mantenendo ben distinti obbligo di garanzia e contenuto delle cautele ed escludendo di addossare una logica impeditiva dell’evento sul garante. In tal modo si realizza una autonomizzazione della regola cautelare idonea e compatibile alla dinamica relazionale del rischio tipica della frequentazione alpinistica, ben più favorevole alle ben note ipotesi di partecipazione della vittima al rischio (Bartoli 2023: 36). L’esempio del caso in oggetto, pur esigendo standard elevati, richiede che la specificazione cautelare resti verificabile in concreto rendendo la regola il più possibile oggettiva.

 

Giurisprudenza citata in nota

Tribunale di Aosta, 24 febbraio 2021, n. 65 (Primo Grado, Aosta 2021)

Corte d’Appello di Torino, Sez. III pen., 14 febbraio 2023, n. 1066 (Appello, Torino 2023)

Corte di Cassazione, Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 23048 (Cassazione, 2024)

Cass., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, (ThyssenKrupp)

Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, (alluvione di Genova)

Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in CED Cass., 2015 (per il profilo del “macroevento” in tema di disastro).

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Di seguito si riportano ulteriori pronunce giurisprudenziali in tema di valanghe, selezionate in quanto coerenti con i profili penalistici emersi nella vicenda oggetto di analisi, pur collocandosi in contesti fattuali differenti.

Le decisioni richiamate concorrono a delineare il quadro interpretativo entro cui l’evento valanghivo viene inquadrato dal giudice penale, con particolare riferimento alla nozione di disastro colposo, alla soglia di offensività richiesta, al carattere presunto o concreto del pericolo per la pubblica incolumità e al criterio di valutazione ex ante della condotta.

Le prime tre massime sono formulate dall’autore; le successive derivano dalla ricerca effettuata sulle principali banche dati giurisprudenziali citate in introduzione.

 

Corte di cassazione penale, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 29615

La causazione colposa di una valanga può essere imputata all’agente anche quando l’innesco derivi da un sovraccarico apparentemente modesto, purché la condotta imprudente si inserisca in un contesto di accertata instabilità del manto nevoso e le ipotesi causali alternative restino meramente possibilistiche, non raggiungendo, alla luce delle acquisizioni processuali, un grado di concreta probabilità idoneo a interrompere il nesso causale. (Sci-alpinista che risale un canalone con gli sci, nonostante il pericolo segnalato, provocando il distacco di una valanga che investe altri escursionisti a valle).

 

Corte di cassazione penale, Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26116

In tema di valanghe, l’adozione di singole misure precauzionali non è sufficiente ad escludere la colpa qualora la scelta complessiva dell’itinerario e la gestione del gruppo risultino incompatibili con il grado di rischio segnalato e con le condizioni ambientali, dovendo la condotta dell’agente essere valutata unitariamente alla luce della prevedibilità ex ante dell’evento e della concreta esigibilità di una condotta alternativa più prudente, ivi compresa la rinuncia all’attività.
(Guida alpina e maestro di sci che accompagna un gruppo numeroso in discese fuori pista, nonostante bollettino valanghe con grado di rischio elevato).

 

Corte di cassazione penale, Sez. IV, 27 gennaio 2006, n. 3367

La responsabilità penale per evento valanghivo può essere affermata quando la condotta dell’agente qualificato, valutata ex ante secondo le conoscenze tecniche esigibili e le informazioni nivometeorologiche disponibili, si ponga in violazione delle regole di prudenza proprie dell’attività svolta, risultando causalmente rilevante nell’innesco o nell’aggravamento dell’evento, senza che possa invocarsi l’imprevedibilità del fenomeno naturale ove il rischio fosse riconoscibile e governabile secondo lo standard professionale. (Guida alpina che conduce un gruppo di sciatori fuori pista in presenza di segnalazioni di pericolo e di condizioni favorevoli al distacco di valanghe)

Cassazione penale , sez. IV , 14 novembre 2018 , n. 14263

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'offensività in concreto del fatto, verificando con giudizio “ex ante”, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di “cospicua portata”, ritenendo irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impiegato il pendio fuori pista sciando o passeggiando).

Cfr. con Cassazione penale , sez. I , 16 marzo 1984 (rif. Cass. pen. 1985 , 1826 (s.m)  

Quando, per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la pubblica incolumità, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo. (In base a tale principio è stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumità nel reato di inondazione sia dolosa che colposa).

 

Tribunale di Sondrio, sez. uff. indagini prel., 10 marzo2005

  1. È responsabile di valanga colposa per imprudenza lo scialpinista che, a fronte di indizi di prevedibilità di valanga (quali il pericolo marcato sul bollettino delle valanghe, la rilevante quantità di neve fresca, la presenza di venti a tratti moderati causa di trasporto di neve, la precedente caduta di valanghe spontanee nei giorni precedenti nella stessa zona), ancorché in presenza anche di segnali favorevoli (la risalenza a quattro giorni prima della precipitazione nevosa, l'assenza di segnali di allarme evidenti, come rumori di woum, fratture o valanghe fresche, la frequenza dell'escursione, l'andamento delle temperature che non faceva presagire rialzi), effettua la scelta, diversamente da tutti gli altri scialpinisti in loco, di salire a zig-zag su un ripido pendio per raggiungere la vetta di un monte seguendo un percorso insolito e scostato rispetto al percorso regolare, mentre la prudenza avrebbe consigliato, tenuto conto delle circostanze del giorno, o di limitare la salita fermandosi prima della vetta (come fatto da tutti gli altri escursionisti) o, tutt'al più, di togliersi gli sci e salire a piedi (come fatto da un altro escursionista).
  2. Ben può essere qualificato valanga a norma degli art. 426 e 449 c.p. una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo progressivamente, precipita in un punto più basso, sempre che abbia le caratteristiche del disastro, ossia sia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone.

Fonte: Foro ambrosiano 2005 , 10

Ultimo aggiornamento

21.01.2026

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